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IL CODICE DEL FARMACO VETERINARIO

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E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2006 il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari . Il Decreto, che entrerà in vigore il 10 giugno 2006, compendia la normativa sul farmaco veterinario riguardante tutti i settori della medicina veterinaria e abroga alcuni provvedimenti precedenti fra cui il D.lgs 119/92 e il DM 306/2001. Introduce d’altro canto numerose novità fra cui speciali disposizioni relative ai medicinali veterinari omeopatici. Alle definizioni, numerose ed importanti ai fini dell’esatta lettura del provvedimento, segue il campo di applicazione: “ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale”. Dal Titolo III al Titolo V sono disciplinate l’immissione in commercio, la fabbricazione ed importazione, l’etichettatura e il foglietto di illustrativo dei medicinali, mentre il Titolo VI regolamenta detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari ( dall’articolo 65 all’articolo 90). Il Titolo VII è dedicato alla farmacovigilanza, mentre il seguente Titolo VIII elenca le disposizioni relative a vigilanza e sanzioni. Allegati al provvedimento si trovano la scheda di segnalazione alle autorità competenti di casi di sospetta reazioni avversa (Allegato 2) e il modello di prescrizione medico-veterinaria da utilizzarsi obbligatoriamente ( Allegato 3) in caso di uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti ( art. 11) e per i casi di vendita di medicinali veterinari ad azione immunologica, di premiscele medicate nonche' di medicinali veterinari contenenti chemioterapici, antibiotici, antiparassitari, corticosteroidi, ormoni, antinfiammatori, sostanze psicotrope, neurotrope, tranquillanti e beta-agonisti, prescritti per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo ( art. 76 comma 3)– ed inoltre per i casi di medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia quando le categorie di medicinali elencate al comma 3 dell’articolo 76 sono presentate in confezioni autorizzate anche o esclusivamente per animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo.