Resterà in vigore fino al 31 dicembre 2007 l’Ordinanza del Ministero della Salute 23 febbraio 2006 Nuove norme sanitarie per lo spostamento dei suidi. Le norme sanitarie che sovrintendono lo spostamento dei suidi devono tenere conto dei risultati raggiunti dalle singole regioni nell'ambito dei piani di eradicazione e sorveglianza nonche' piu' in generale dell'andamento della situazione epidemiologica delle malattie del suino. Il MInistero della Salute ha rilevato “ la favorevole situazione epidemiologica relativa ad alcune delle principali malattie infettive e diffusive del suino sul territorio delle regioni accreditate, che rende di fatto superata l'attuazione di alcuni controlli sanitari per lo spostamento dei suini”. Pertanto ha abrogato “ le prescrizioni per lo spostamento dei suidi contenute nell'ordinanza del Ministro della sanita' 27 aprile 1983, sopra citata, in funzione del favorevole andamento di alcune malattie del suino in certe regioni del territorio nazionale.
I suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili devono essere sottoposti a visita veterinaria da parte del veterinario ufficiale della AUSL territorialmente competente entro le 48 ore precedenti il carico. La visita clinica non e' obbligatoria per i casi dettagliati dall’ordinanza. Sono riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini le seguenti regioni: Basilicata; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto. Non sono invece riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini: Abruzzo; Campania; Calabria; Sicilia.