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FERITO PASSEGGERO PER NON INVESTIRE CANE

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Un conducente ha provocato lesioni al passeggero nella sua auto per effetto di una brusca frenata con cui voleva evitare di investire un cane apparso improvvisamente sul manto stradale di percorrenza. Ritenendo di non essere responsabile del danno e di non dovere alcuna indennità al passeggero, il conducente faceva leva sull’imprevedibilità dell’improvviso attraversamento da parte del cane, ma anche sul fatto di aver scelto una manovra che possibilmente avrebbe evitato di travolgere, ferire o uccidere l’animale. E’ una tesi sostenibile? Si è espressa al riguardo niente meno che la Corte Costituzionale, che non ha accolto la teoria difensiva del conducente, parlando di “errore prospettico”. Per il conducente era anticostituzionale la mancanza di assolvimento da responsabilità per salvare un animale: “la norma (l’ articolo 2045 del Codice Civile) consente di attribuire un indennizzo al danneggiato solo qualora la condotta necessitata abbia consentito di evitare un danno grave ad un soggetto umano, mentre non prevede alcun ristoro indennitario nel caso in cui la condotta non riprovevole del danneggiato abbia avuto di mira la salvaguardia di un essere animato diverso dall'uomo ovvero di un interesse di rango meno elevato”. Ma la Corte ha letto diversamente il Codice Civile: “la norma impugnata presuppone pur sempre una responsabilità dell'agente, almeno in termini di imputabilità della condotta lesiva, derivante dalla libera determinazione di violare una norma giuridica”; inoltre la norma è stata violata ”senza verificare se tale norma fosse in concreto applicabile, ossia se la manovra necessitata del conducente fosse idonea a salvare sé e la persona trasportata dal pericolo attuale di un danno di maggiore gravità derivante dalle possibili conseguenze dell'investimento dell'animale”.(fonte Altalex)