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VETERINARI PUBBLICI E LIBERA PROFESSIONE

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Limitare la libera professione dei veterinari pubblici non è incostituzionale se contrasta con gli interessi e i fini istituzionali del SSN. E’ quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.147 il 4 aprile scorso sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar del Piemonte nei confronti degli artt. 1,2,3, 4 della legge regionale n.4 del 1197 che disciplina la Regolamentazione dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, vietando l’attività professionale nell’ambito territoriale dell’azienda sanitaria di appartenenza e impedisce al veterinario di essere titolare di uno studio privato. A giudizio del TAR la legge regionale del Piemonte è in contrasto con numerosi articoli della Costituzione Italiana (n. 3,4,35, 117 e 120). Il TAR del Piemonte ha deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale nell’ambito del ricorso di un medico veterinario contro la ASL 8 di Chieri. Il Collega chiedeva l’annullamento di un atto con cui l’Azienda aveva intimato al ricorrente di chiudere la struttura ambulatoriale di cui egli era titolare, situata nel territorio dell’azienda sanitaria. Secondo la Consulta la legge piemontese “dà esplicita attuazione all’articolo 36 del Dpr 761/1979” secondo la quale “il personale veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale”. La Corte Costituzionale ha dichiarato quindi inammissibili e infondate le questioni di legittimità costituzionale dei primi quattro articoli della legge regionale sollevate dal Tar del Piemonte.