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CAVALLI DALLA ROMANIA, NUOVE REGOLE UE

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Nuove misure di protezione relative alle importazioni di equidi provenienti dalla Romania sono contenute in una Decisione della Commissione Europea che entrerà in vigore il 23 dicembre 2004. La decisione riguarda tre fattispecie di importazione. Le importazioni di equidi originari o provenienti dalla Romania, (articolo 1) sono vietate salvo alcuni casi (ammissione temporanea importazione definitiva di cavalli registrati provenienti dalla Romania; reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea in Romania; trasporto di equidi dalla Romania verso un altro paese terzo in conformità della decisione 94/467/CE; trasporto di equidi da altri paesi terzi alla Comunità europea attraverso il territorio della Romania, conformemente all’articolo 6 della decisione 2004/211/CE). Il divieto non si applica ai casi di importazione di partite di equidi destinati alla macellazione e di importazione definitiva di equidi da riproduzione e produzione normati dagli articoli 2 e 3 della Decisione. Le importazioni dalla Romania di equidi destinati alla macellazione immediata sono autorizzate alle seguenti condizioni: 1) le partite di animali sono accompagnate da un certificato veterinario unico debitamente compilato e recante il visto dell’autorità competente centrale della Romania; 2) oltre alla «S» di dimensioni non inferiori a 3 cm marchiata a fuoco sullo zoccolo della zampa anteriore sinistra, ogni animale porta un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo; 3) ogni animale è munito di un documento di identificazione indicante in particolare il numero di identificatori elettronici di cui al paragrafo 2 nonché il punto dell’impianto; 4) i test di laboratorio previsti dal certificato sono stati effettuati in un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro di destinazione su campioni chiaramente identificati con un riferimento al numero che figura sull’identificatore elettronico . I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, sono allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna gli animali. Le importazioni dalla Romania di equidi di riproduzione e produzione sono autorizzate alle seguenti condizioni: 1) ogni singolo animale è provvisto di un certificato veterinario recante il visto dell’autorità competente centrale della Romania; ogni animale porta un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo; 3) ogni animale è munito di un documento di identificazione; 4) i test di laboratorio sono stati effettuati in un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro di destinazione e i risultati degli esami, certificati dal laboratorio, sono allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna gli animali. L’autorità competente dello Stato membro responsabile dei controlli al momento dell’introduzione degli equidi nella Comunità entro il 25 di ogni mese trasmette alla Commissione una relazione che riguarda i controlli effettuati nel mese precedente e i provvedimenti adottati per rimediare alle carenze riscontrate in rapporto alla salute e al benessere degli animali.