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ANAGRAFE BOVINA, SANZIONI IN G.U.

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La fornitura di marchi auricolari per bovini con codici identificativi duplicati è d’ora in poi punita con una sanzione amministrativa che arriva ai 62mila euro per ogni marchio diffuso. A prevederla è il decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo scorso. A più di due anni dall’entrata in vigore del dm 31 gennaio 2002 sul funzionamento dell’anagrafe bovina e a quasi quattro anni di distanza dal dpr 437/2000 sulla registrazione dei capi arrivano le sanzioni per gli illeciti in materia di identificazione degli animali e di etichettatura delle carni commessi da allevatori, fornitori, titolari di stabilimenti di macellazione e commercianti. I responsabili delle violazioni possono evitare le sanzioni mettendosi in regola entro un termine assegnato dall’autorità, che non può essere inferiore ai 15 giorni dal verbale di infrazione.