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FISCO, IL SOFTWARE SI SCARICA NELL'ANNO

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In riferimento all'art.50 del Tuir ( Testo Unico delle Imposte sui Redditi) da alcuni anni si discute su come il professionista debba considerare i costi sostenuti per l'acquisto di diritti o beni immateriali che, ad esempio per i “programmi edp” (software) per la gestione dell'attività, possono raggiungere anche valori consistenti. Essendo la contabilità professionale gestita per cassa, a parte le eccezioni previste in modo esplicito dalla normativa, tutti i costi possono essere dedotti totalmente nell'anno in cui sono stati sostenuti. Nonostante questa chiarezza interpretativa l'Agenzia delle entrate con risoluzione 117/E del 12 Aprile 2002 (v. @nmvi Oggi, 18/06/2002) prendeva una diversa posizione sostenendo che proprio per la rilevanza del costo riferito ai software gestionali dell'attività professionale questo non potesse essere dedotto integralmente nell'anno ma dovesse essere ripartito almeno in tre anni per quote costanti. L'Associazione dei dottori commercialisti di Milano ha preso posizione sul problema ribadendo con propria circolare di comportamento n° 151, inviata a tutti gli iscritti, che in base a quanto previsto dall'art. 50 del Tuir i costi sostenuti per i “programmi edp” potranno essere dedotti integralmente nello stesso anno e che la circolare dell'Agenzia delle entrate non può in alcun modo modificare o interpretare diversamente il dettato della normativa.