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IRAP: CONTINUA IL CONFRONTO

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Mentre sono sempre più numerose le richieste di rimborso dell'IRAP , soprattutto da parte di liberi professionisti sulla base della sentenza 156/01 della Corte Costituzionale, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 32/E del 31 Gennaio, ha cercato di correre ai ripari ribadendo che le uniche attività professionali escluse dall'IRAP possono essere quelle " a contenuto intrinsecamente artistico o professionale rese dai collaboratori coordinati e continuativi" o di lavoro autonomo occasionale. La posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate contrasta però con la sentenza della Corte Costituzionale che escludeva dall'IRAP tutte le attività professionali svolte in assenza di organizzazione e sulla base di questo concetto sono sempre più numerose le Commissioni Tributarie che danno ragione ai ricorrenti. La Commissione Finanze della Camera sta approvando la legge delega al Governo per una graduale eliminazione di questa imposta, ma sicuramente i tempi non saranno brevi, e nel frattempo il contenzioso continua ad aumentare senza che il Ministero intervenga con una posizione chiara ed in sintonia con quanto espresso dalla Corte Costituzionale. Riportiamo a titolo esemplificativo alcune sentenze delle Commissioni Tributarie che possono essere facilmente rapportate al nostro settore ricordando a tutti i colleghi che la maggior parte di loro può rientrare fra le attività escluse dall'imposta e che quindi conviene, dato che non costa niente, presentare domanda di rimborso. Commissione Tributaria provinciale di Alessandria, sentenza n.229/06/01 depositata 23 Gennaio 2002: con questa sentenza viene accettato il ricorso del titolare di uno studio dentistico stabilendo che nel caso specifico non si avrebbe alcuna autonomia organizzativa prescindendo dall'apporto professionale del medico. In particolare i giudici hanno evidenziato il fatto che l'attività medica non si può esercitare indipendentemente dall'apporto personale del medico che è quindi " di tale attività l'anima indispensabile e imprescindibile". Commissione Tributaria provinciale di Parma, sentenza n.08/06/02 depositata il 28 Febbraio 2002: con questa sentenza è stato accolto il ricorso di un ginecologo che utilizzava per la propria attività un immobile di proprietà, adeguate attrezzature oltre all'automobile, e la collaborazione di un dipendente.