La Direzione Generale Veterinaria della Regione Lombardia ha comunicato le modifiche apportate alla legge regionale. La nota regionale- firmata dalla dirigente Laura Gemma Brenzoni- dettaglia le innovazioni normative, pubblicate sul Bollettino della Lombardia, riguardanti gli articoli 105 ( Divieti) e 112 ( Sanzioni) e 114 (Regolamento ) delle norme regionali per la tutela animale e la prevenzione del randagismo.
Ripristino del limite dei 60 giorni di vita- Per effetto delle modifiche, viene ripristinato il termine dei 60 giorni quale limite di età per i cani e gatti. La nuova disposizione corregge il termine dei 90 giorni, introdotto a giugno dell'anno scorso con la LR 15/2016, e aggiunge al concetto di destinazione a commercio anche quello di "cessione". E' quindi ora vietato "vendere o cedere, a qualsiasi titolo, cani e gatti non identificati e non registrati in anagrafe, nonché cani e gatti di età inferiore a sessanta giorni'.
Sanzioni- Viene resa sanzionabile la vendita di animali a minorennni con l'ammenda da 150 a 900 euro.
Strumenti di contenzione- Modificata infine una norma di rimando al regolamento regionale in materia di tutela animale che la Giunta dovrà emanare - sentita la Consulta Randagismo. In particolare il Regolamento dovrà- fra l'altro- definire i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, ivi compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare. Tale divieto faceva salve "ragioni sanitarie" e "misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario"; ora la deroga - per effetto delle modifiche apportate nel dicembre scorso- recita: "salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza", ponendo in capo al Medico Veterinario la certificazione solo delle motivazioni sanitarie.