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IL TESTO

Professionisti e PA, la sentenza del Consiglio di Stato

Professionisti e PA, la sentenza del Consiglio di Stato
"Anche un affidamento concernente servizi a titolo gratuito configura un contratto a titolo oneroso, soggetto alla disciplina del Codice dei contratti pubblici". Fa discutere la sentenza del Consiglio di Stato del 3 ottobre scorso e a protestare sono soprattutto le rappresentanze professionali: Cup e Confprofessioni in primis.

Corrispettivo pari a 1 euro- La pronuncia di Palazzo Spada coinvolge gli Ordini e i Collegi di alcune professioni tecniche (ingegneri, architetti, geologi, agrononomi, ecc.) in seguito ad un contenzioso con il Comune di Catanzaro. I fatti riguardano l'affidamento di un incarico per la stesura del Piano strutturale cittadino. Per  le professioni- che avevano impugnato il bando di gara- risultava illegittima "la natura gratuita del contratto di appalto di servizi". Nel bando veniva indicato "un corrispettivo pari ad euro 1". Il Tar Calabria aveva dato ragione agli Ordini. Di qui l'appello del Comune al Consiglio di Stato, che ha dato ragione all'Amministrazione cittadina.

Il  corrispettivo in "immagine"  Per il Consiglio di Stato "la garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale", ma può avere "analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto". L'altro genere di utilità risiede nel "potenziale ritorno di immagine per il professionista", un ritorno che costituisce- per analogia con le sponsorizzazioni- "interesse economico".

Il requisito della"professionalità" nel Codice degli Appalti-
Non viene meno- secondo Palazzo Spada- il requisito della "componente tecnica" (professionalità, adeguatezza dell’offerta, caratteristiche metodologiche dell’offerta), alla quale il bando riservava un maggior punteggio. I requisiti del bando risultavano dunque " sufficientemente oggettivi" per la valutazione dell’offerta, senza contrasto con l’art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016.(Codice degli Appalti) che prevede procedure di selezioni basate sui requisiti e capacità tecniche professionali.

Il 
contenimento della spesa pubblica-Secondo Palazzo Spada, da un lato sussiste nei contratti pubblici "l'ammissionibilità di un bando che preveda le offerte gratuite" e dall'altro "il mercato non ne è vulnerato". Inoltre, si legge in sentenza,- "non si vede per quale ragione le dette considerazioni di economia dell’immateriale non possano essere prese in considerazione quando giovano, come qui patentemente avviene, all’esigenza generale di contenimento della spesa pubblica".

Ordini delegittimati- L’eccezione di difetto di interesse e di legittimazione al ricorso degli Ordini e Collegi professionali è argomentata nella considerazione che la natura onerosa di un incarico professionale non è un interesse generalizzato ed omogeneo delle categorie professionali, ma solo di quei professionisti che considerano la retribuzione elemento indispensabile del rapporto d’opera intellettuale. Palazzo Spada riconosce «la legittimazione ad agire dell’ordine professionale che faccia valere l’interesse omogeneo della categoria, anche se in concreto il provvedimento ritenuto lesivo sia ritenuto “vantaggioso” da singoli professionisti».
E ancora: "La legittimazione attiva degli ordini professionali, enti esponenziali della categoria unitariamente considerata, va infatti affermata nei confronti di atti che si assumano lesivi dell’interesse istituzionale della categoria stessa". Per il Consiglio di Stato, "appare difficilmente contestabile che il bando di indizione della gara per un appalto di servizi gratuito interferisce sugli interessi collettivi ed istituzionalizzati degli ordini professionali oggi appellati, e non tutela interessi di singoli iscritti o di gruppi di iscritti".

Sintesi della sentenza a cura del Consiglio di Stato

"La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resta comunque a carico della Amministrazione appaltante; può, infatti, avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto.

A supporto delle conclusioni cui è pervenuta, la Sezione ha ricordato che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione. La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale. Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa – cioè passiva: non comporta un’uscita finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini, la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un’utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine.

In conclusione, non vi è estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la matrice eurounitaria, il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale". (fonte)


Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2017, n. 4614