E' pronto lo schema di Dpr sui criteri minimi e uniformi dei contratti di assicurazione per gli esercenti sanitari. Il Governo l'ha inviato alle Regioni per il via libera definitivo.
Si completa così la disciplina delle coperture assicurative per RC professionale in ambito sanitario, con la creazione di un Fondo Rischi Sanitari per quei professionisti- siano pubblici o privati- che non sono in grado di dotarsi di una polizza. Rientrano in questa categoria di rischio professionale coloro che - in base al reddito- non riescono a sostenere i costi assicurativi (un Comitato tecnico definirà le soglie di accesso) o che sono stati rifiutati dal mercato delle polizze. Il Fondo Rischi Sanitari sarà istituito a 60 giorni dall'emanazione del DPR presso la Consap spa; sarà gestito da un Comitato tecnico e vigilato dai Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute. Del Comitato faranno parte anche 4 rappresentati delle Federazioni nazionali degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie.
A chi è rivolto il Regolamento- Lo schema di DPR-Regolamento attua le recenti disposizioni di legge (articolo 3 del DL 13 settembre 2012, n. 158 - convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012) con l'obiettivo di agevolare l'accesso alle polizze; acquisito il parere delle Federazioni nazionali degli Ordini della sanità, si applicherà agli esercenti le professioni sanitarie, medici veterinari compresi, nell'esercizio dell'attività svolta: in ambito libero professionale; in rapporto di convenzione con il SSN; come dipendente SSN; in regime di attività libero professionale intramuraria.
Requisiti delle polizze- Il medesimo provvedimento fissa anche i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, stabilendo la revisione (in aumento o diminuzione) del premio ad ogni scadenza e la possibilità per le Assicurazioni di recedere dal contratto "solo in caso di condotta colposa reiterata del professionista accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.
Obbligo- Resta ferma - è specificato nel Regolamento- l'applicazione dell'obbligo assicurativo" esclusivamente ai liberi professionisti". L'obbligo, entrato in vigore il 14 agosto scorso non prevede sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento, ma sanzioni comminabili dall'Ordine in quanto "illecito disciplinare".
Sono esclusi dall'obbligo i professionisti dipendenti del SSN, ai quali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato. Le ASL possono garantire anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo (Art.28 DPR n.761\79). La Riforma Madia ha previsto l'obbligo in capo alle strutture: "A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale".