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DECRETO IN GU

Scoiattoli alloctoni: detenzione vietata, riproduzione da evitare

Scoiattoli alloctoni: detenzione vietata, riproduzione da evitare
Il Ministero dell'Ambiente ha emanato disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni.

Per effetto del provvedimento - pubblicato sulla GU n.28 del 2-2-2013 - sono vietati, su tutto il territorio nazionale, il commercio, l'allevamento e la detenzione di esemplari di Scoiattoli alloctoni, cioè di tutti gli esemplari vivi delle specie Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger (All'allegato B del Reg.(CE) n. 338/97).

Il divieto non si applica ai giardini zoologici, alle imprese circensi, alle strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, alle strutture dedite alla cura della fauna selvatica. Inoltre, le disposizioni transitorie del Decreto sei mesi per la vendita di esemplari già introdotti sul territorio nazionale antecedentemente o introdotti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il Ministero dell'Ambiente concede novanta giorni di tempo ai soggetti che a qualunque titolo detengano esemplari di scoiattoli alloctoni per farne denuncia presso gli uffici Cites del Corpo forestale dello Stato, utilizzando un apposito formulario ministeriale. Allo stesso modo dovranno essere denunciati gli esemplari acquistati nel periodo concesso dalle disposizioni transitorie e gli eventuali nuovi nati.

I detentori di scoiattoli alloctoni sono tenuti ad adottare tutte le azioni preventive al fine di evitare l'introduzione degli esemplari nell'ambiente naturale e la loro riproduzione.
Le sanzioni sono quelle previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di abbandono valgono le sanzioni previste dal codice penale previste agli articoli 727 comma 1 (abbandono di animali) e 733-bis (danneggiamento di habitat).

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