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RIFIUTI: PUNTUALIZZAZIONI

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Il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2002: “Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE”, pur non apportando, nella sostanza, grandi modifiche nella gestione dei rifiuti sanitari, ha il pregio di puntualizzare alcuni dettagli sull’argomento e di chiarire alcuni dubbi che ancora potevano sussistere, eliminando alcune zone d’ombra che potevano dare adito a interpretazioni errate e a possibili contestazioni.

Distinguiamo 2 categorie di modifiche, nella classificazione dei rifiuti sanitari veterinari, introdotte dal decreto 8-1-2002: quelle sostanziali e quelle formali. Le prime riguardano i rifiuti che vengono a cambiare classificazione (per es.: da “pericolosi” a “non pericolosi”); la seconde sono relative al solo cambio di codifica e di denominazione.

La novità più vistosa del decreto 8-1-2002 è, senz’altro, che le categorie di rifiuti pericolosi vengono identificate a priori:

Art. 1
3. Nell’elenco dei rifiuti indicati nell’Allegato A del presente regolamento sono classificati pericolosi i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*)…

Prima, invece, i rifiuti pericolosi erano quelli che soddisfacevano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:
1. erano comprese nell’elenco generale dell’allegato D al D. 22/1997;
2. presentavano almeno una delle caratteristiche di pericolosità elencate nell’allegato I del medesimo decreto;
3. rispondevano alle definizioni di legge (per esempio nel caso di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo).
Di fatto, fermo restando che le tipologie di rifiuti prodotte nell’esercizio dell’attività veterinaria rimangono le stesse, l’unica variazione di classificazione che, nella pratica, si rileva è che mentre antecedentemente al decreto 8-1-2002 i residui di farmaci impiegati nelle attività veterinarie erano comunque considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio chimico, ora diventano tutti rifiuti sanitari non pericolosi, con l’eccezione dei farmaci citostatici e citotossici.

Vediamo adesso quali sono le tipologie di rifiuti che, generalmente, in base al D. 8 gennaio 2002, le attività veterinarie possono produrre; lo specchietto rappresenta anche un’anticipazione sulle variazioni dei codici:

09 01 01*
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 04*
soluuzioni fissative
18 02 01
oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 02*
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 03
rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 05*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 02 06
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
18 02 07*
medicinali citotossici e citostatici
18 02 08
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

Come si può vedere, i codici dei rifiuti radiologici rimangono inalterati, mentre cambia nella forma (ma non nella sostanza) la definizione delle soluzioni di fissaggio, che prima era “soluzioni di fissaggio”, mentre adesso è “soluzioni fissative”.
Tra gli “oggetti da taglio” (definizione e codice – 180201 – conservati) viene opportunamente specificato che sono tutti da considerare “non pericolosi” (mancanza di asterisco) quelli che non rientrano nella successiva categoria dei rifiuti infettivi.
Questi ultimi conservano il codice già in vigore (180202) precedentemente, ma cambiano definizione (prima: “altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione delle infezioni”; adesso: “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”). Non si può non notare che, in apparente contrasto con quanto previsto nel decreto 219/2000 (art. 8), per la definizione adottata le precauzioni andrebbero applicate solo per la raccolta e lo smaltimento, e non, per esempio, per lo stoccaggio in deposito temporaneo.
La categoria dei rifiuti di cui al codice 180203 (che rimane inalterato) cambia denominazione (da: “rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni” a: “rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”) e subisce lo scorporo degli imballaggi; quest’ultima categoria di rifiuti, infatti, originariamente compresa, in caso di attività veterinarie, tra quelli col codice 180203, ora, pur rimanendo a tutti gli effetti dei rifiuti sanitari, vengono identificati con altri codici e classificati come “non pericolosi” o “pericolosi” a seconda della loro natura e che siano o meno contaminati da sostanza pericolose.
Ecco l’elenco relativo agli imballaggi:

150101
imballaggi in carta e cartone
150102
imballaggi in plastica
150103
imballaggi in legno
150104
imballaggi metallici
150105
imballaggi in materiali compositi
150106
imballaggi in materiali misti
150107
imballaggi in vetro
150109
imballaggi in materia tessile
150110*
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

I rifiuti appartenenti a queste categorie (escluse, naturalmente, le ultime due, in quanto costituite da rifiuti pericolosi) saranno conferite al servizio di raccolta differenziata dei RSU in quanto da considerarsi “assimilati agli urbani”, in accordo e nei limiti di quanto disposto dall’art. 5 del D. 219/2000:

Art. 5
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;

b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi; c) rifiuti metallici non pericolosi; d) rifiuti di giardinaggio; e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati; g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile; i) toner; l) mercurio; m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

Ricordo che anche l’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto 219/2000 elenca delle categorie di rifiuti che, qualora non pericolosi, possono essere conferiti al servizio di nettezza urbana; tra questi troviamo:
- vetro;
- carta;
- cartone;
- plastica;
- metalli;
- materiali ingombranti;
- altri rifiuti non pericolosi che siano assimilati agli urbani in quanto previsti nei regolamenti comunali;
- spazzatura;
- indumenti monouso;
- rifiuti da attività di giardinaggio;
- gessi ortopedici;
- assorbenti igienici;
- rifiuti infettivi trattati mediante processo di sterilizzazione in autoclave.

Esiste, poi, un’ulteriore categoria di rifiuti da conferire al servizio dei RSU:
200301 rifiuti urbani non differenziati che prima erano, per le attività veterinarie, compresi in quelli con codice 180203, mentre ora è stato specificato trattarsi di rifiuti a se stanti.

Infine, continuando nella disamina del primo elenco riportato in questo articolo, si arriva alla catalogazione dei farmaci e delle sostanze chimiche.
Si nota subito che è scomparsa la categoria di farmaci pericolosi riportata nell’allegato D del D. 22/1997 “sostanze chimiche di scarto” (codice 180204), che è stata suddivisa in quattro:

18 02 05*
sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose: raggruppa le sostanze chimiche che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato I (esclusa l’H9, che riguarda i rifiuti infettivi) del D. 22/1997; sono, ovviamente, classificati come rifiuti sanitari pericolosi;
18 02 06
sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05: comprende tutte le sostanze chimiche non classificabili nel gruppo precedente; sono rifiuti sanitari non pericolosi;
18 02 07*
medicinali citotossici e citostatici; mentre prima tutti i farmaci utilizzati in attività veterinarie, una volta diventati rifiuti, dovevano essere classificati come pericolosi a rischio chimico, ora la pericolosità diventa appannaggio esclusivo di questi due gruppi;
18 02 08
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07; sono rifiuti sanitari non pericolosi e possono, a mio avviso, essere conferiti alla ditta che ce li smaltisce raggruppandoli nello stesso scatolone utilizzato per i rifiuti sanitari non pericolosi identificati dai codici 180201 e 180203, separandoli dagli altri mediante un sacchetto o un’ulteriore scatola. Ovviamente bisognerà compilare un formulario per ogni tipologia di rifiuto che presenti un codice diverso.

Giorgio Neri