Sbloccata l'attuazione della nuova disciplina sul conferimento degli incarichi alla dirigenza sanitaria. Come funziona l'elenco pubblico.
Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126, trova finalmente attuazione la nuova disciplina degli incarichi dei dirigenti della sanità introdotta dalla Riforma Madia (
legge 7 agosto 2015, n. 124) ma bloccata dal
contenzioso costituzionale che era stato sollevato dalla Regione Veneto.
Facendo proprie le indicazioni della Corte Costituzionale, il
provvedimento delle Ministre
Lorenzin e
Madia corregge il
D.Lvo n. 171 del 2016 che ha istituito l'elenco nazionale pubblico dei soggetti idonei alle nomine dirigenziali ed entra in vigore previa intesa in Conferenza Stato Regioni, un passaggio inizialmente non previsto dalla Riforma Madia e poi perfezionato nell'aprile scorso.
Elenco pubblico degli idonei- Per effetto delle modifiche correttive, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alle nomine dirigenziali (di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale), viene pubblicato in ordine alfabetico: non è, dunque, una graduatoria, tanto che non riporterà il punteggio conseguito nella selezione. A questo elenco potranno attingere le regioni e le province autonome per il conferimento degli incarichi, nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestino l'interesse all'incarico da ricoprire.
Ammissione e iscrizione in elenco- L'iscrizione in elenco resta valida per quattro anni. L'elenco,
pubblicato sul sito internet del Ministero della salute, sarà aggiornato con cadenza biennale. Ai fini della formazione dell'elenco il Ministro della salute nomina ogni due anni, una apposita commissione composta da cinque membri, che bandisce un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' in possesso di specifici requisiti, oggetto di modifiche correttive rispetto all'originaria previsione della Riforma Madia.
Oltre alla "comprovata esperienza dirigenziale" - che nel settore sanitario deve essere "almeno quinquennale" maturata nel settore pubblico o nel settore privato- i candidati all'iscrizione in elenco dovranno aver superato una specifica formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche saranno definite con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.
La partecipazione alla procedura di selezione e' subordinata al versamento di un contributo di 30 euro.
La Commissione valuta l'esperienza e i titoli formativi e professionali attribuendo un punteggio di massimo di 100 punti: il minimo per l'iscrizione in elenco è pari a 70 punti.
Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza.
Conferimento incarichi di direttore generale- Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali. La regione rende noto, con avviso pubblico, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati, per titoli e colloquio, e' effettuata da una commissione regionale. La Commissione propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. La durata dell'incarico di direttore generale non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
Sistema di verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori generali - Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati conseguiti e in caso di esito negativo può dichiarare la decadenza immediata dall'incarico. La decadenza dall'incarico può essere immediata se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo. Con Accordo sancito in Conferenza Stato- regioni saranno definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare l'attivita' dei direttori generali, tenendo conto- fra l'altro- del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti dalla programmazione regionale; della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
Il
provvedimento - in vigore dal 19 agosto scorso- abroga il
decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016 sulla determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale.
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