• Utenti 11
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 31325
NUOVE PRESTAZIONI

Il soccorso agli animali entra nei nuovi LEA

Il soccorso agli animali entra nei nuovi LEA
Secondo la bozza di DPCM anticipata dal Sole 24 Ore, nei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) entrano- fra le altre- le prestazioni connesse agli obblighi di soccorso stradale agli animali previste dal nuovo Codice della Strada. E non solo.
Dopo 15 anni i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza. La bozza di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri espande e dettaglia i LEA della sanità veterinaria. Il provvedimento ha già ricevuto il via libera delle Regioni e secondo il Ministro Beatrice Lorenzin- che l'ha presentato alla stampa il 19 luglio scorso- c'è già il via libera informale del Ministero delle Finanze.

I nuovi LEA aggiornano quelli stabiliti nel 2001, che indicavano solo in via generale le prestazioni erogabili nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare; nel DPCM del 2001, infatti,  era scritto che, non essendo previsti atti normativi riportanti gli elenchi delle prestazioni, "convenzionalmente" si doveva fare riferimento alla lista riportata in un allegato del medesimo DPCM.I nuovi LEA, al contrario dettagliano le prestazioni di ciascun capitolo di attività.

Soccorso agli animali a seguito di incidente stradale- La bozza che il Ministero della Salute ha inviato alle Regioni e che da queste è stata approvata, contiene il soccorso degli animali a seguito di incidente stradale, ovvero: il “coordinamento degli Enti preposti e delle Associazioni per il recupero e la stabilizzazione degli animali d’affezione coinvolti in un incidente stradale”, nonché “informazione all’utenza sulle modalità di accesso al sistema di primo soccorso”.
Questo nuovo capitolo dei LEA si richiama sia alla Legge 281/91 (articolo 2, comma 12) e alla sopravvenuta Legge 120/2010 cioè il nuovo Codice della strada approvato nove anni dopo i LEA del 2001. L’aggancio con la 281 riguarda i cani (altre specie non sono contemplate) vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture che- dal 1991 “non possono essere soppressi”, vanno restituiti al proprietario se identificati e che possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezioniste se il proprietario non li reclama entro 60 giorni. La soppressione eutanasica è possibile solo se “gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”. Il nuovo Codice della Strada, invece, ha posto in capo all’utente della strada che abbia causato l’incidente l’obbligo di “fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno; anche le “ persone coinvolte” nell’incidente con danno “a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso”.

Randagismo-  Dalla generica voce "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina" del decreto 2001, si passa a "lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d'affezione" e alle seguenti componenti di programma: "realizzazione e aggiornamento dell'anagrafe canina e censimento delle colonie feline; sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie; controllo sanitario e del benessere degli animali d'affezione; prevenzione dell'abbandono ed informazione consapevole". Il tutto si traduce nelle seguenti prestazioni: "esistenza di un'anagrafe aggiornata ed implementazione dell'anagrafe nazionale; controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti; identificazione e iscrizione in anagrafe; sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie; censimento delle colonie feline; attività informativa e divulgativa.

Morsicature- Più dettagliato rispetto al 2001 anche il LEA riguardante le zoonosi, inserito nei programmi di igiene urbana e di controllo delle popolazioni sinantrope. La gestione di sistemi di sorveglianza relativi alle zoonosi trasmesse in ambito urbano si affianca (nuovo LEA) al controllo delle morsicature di animali e delle aggressioni da cani; quest'ultimo programma - completametne ignorato quindici anni fa- prevede la gestione e la classificazione delle morsicature e delle aggressioni. Le prestazioni connesse al LEA "zoonosi e aggressioni" sono così elencate: Interventi di profilassi e di controllo sulle fonti e i veicoli/vettori di trasmissione; il controllo di animali morsicatori e la valutazione comportamentale dei cani morsicatori e aggressivi ai fini della tutela dell'incolumità pubblica. Il controllo delle popolazioni selvatiche, finalizzato alla tutela della salute umana e dell'equilibrio animali-ambiente, si dettaglia come "valutazione di situazioni di rischio ed interventi di prevenzione", prevedendo prestazioni di profilassi, sorveglianza epidemiologica e report informativi e rendicontazioni ai cittadini.

Farmaci e resistenze- Nei nuovi LEA fa la sua prima comparsa il concetto di "farmacoresistenza". La sorveglianza sull'impiego dei farmaci negli animali (LEA già dal 2001) viene dettagliata in sette attività: piani di sorveglianza sul farmaco veterinario; controllo del suo corretto utilizzo, verifica delle registrazioni e della documentazione; autorizzazione delle scorte; autorizzazione alla detenzione e distribuzione; registrazione delle transazioni e delle prescrizioni medico-veterinarie; gestione delle anagrafiche delle strutture autorizzata e dei detentori di scorte. Le prestazioni si traducono in: controlli ufficiali, rilascio di pareri e di autorizzazioni, report informativi e rendicontazioni pubbliche, gestione delle anagrafiche.

Allevamenti geo-referenziati- L'informatizzazione fa il suo ingresso nei nuovi LEA con la previsione di un sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale. Ciò vuol dire: procedura di registrazione e autorizzazione delle aziende zootecniche; gestione e aggiornamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende zootecniche e degli animali da reddito, divise per specie animali e geo-referenziazione delle aziende.

Qualifiche sanitarie- Le profilassi per l'eradicazione di malattie infettive e diffusive si traduce in piani regionali e nazionali con "attribuzione di qualifiche sanitarie" (controlli ufficiali e certificazioni) e con la valutazione epidemiologica dei dati per la programmazione delle attività. La sorveglianza epidemiologica comporta anche attività di registrazione di segnalazione di malattia infettiva anche sospetta (o di focolaio epidemico), la notifica, la reportistica periodica e la valutazione della biosicurezza e della sanità animale. In caso di emergenze epidemiche animali, è un LEA la predisposizione di piani di emergenza.

Mangimi e sperimentazione- La sorveglianza sull'alimentazione animale e sui mangimi, oltre ai controlli, prevede la registrazione e il riconoscimento degli operatori del settore e la gestione dell'anagrafe di questi operatori suddivisa per tipologia di attività. Nell'ambito della sperimentazione animale si dettagliano i controlli e si prevede l'aggiornamento dell'anagrafe delle strutture autorizzate.

Alimenti- Il LEA si espande in una elencazione di dettaglio e di nuove attività: dall'autocontrollo alle tossinfezioni alimentare, il capitolo ricomprende la "tutela della salute dei consumatori" e non si limita al concetto di igiene degli alimenti. Molluschi bivalvi, sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo, gestione delle allerte, materiali a contatto con gli alimenti, ispezioni specifiche nel settore micologico e delle acque potabili, ecc. sono solo alcune delle voci dei livelli essenziali di assistenza nel campo della sicurezza alimentare. Nel complesso i nuovi LEA si aggiornano all'evoluzione degli ultimi quindici anni, integrando funzioni di fatto svolte o quanto meno previste, che nel 2001 erano solo genericamente indicate. L'elencazione di dettaglio ubbidisce all'esigenza di un monitoraggio più stringente sulla spesa e ad un aggiornamento conseguentemente più rapido.

Le Regioni - nella seduta del 7 luglio hanno chiesto di istituire un osservatorio sui costi dei nuovi Lea. Una richiesta che per il Sottosegretario Vito De Filippo è accettabile: “Mi sembra ragionevole per quanto mi riguarda"- ha dichiarato.

Animali e Alimenti: la sanità veterinaria nei nuovi Lea

Approfondimenti sui LEA al sito della Camera dei Deputati