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REG 1357/2014

Cosa cambia con la nuova classificazione dei rifiuti

Cosa cambia con la nuova classificazione dei rifiuti
Fa discutere la nuova classificazione dei rifiuti entrata in vigore il 1° giugno, in conseguenza di due recenti provvedimenti europei, il Regolamento 1357/2014 e la Decisione 2014/955/Ue. Imprese e professionisti sono disorientati dall'ennesimo adeguamento normativo: classificare è una assunzione di responsabilità. ----------

Sanzioni per ora non ce ne sono, ma i più virtuosi vogliono comunque capire le novità e adeguarvisi senza troppi oneri di tempo e di costo. Oltre a focalizzare le nuove regole di classificazione, Giorgio Neri, Consulente ANMVI per la normativa sui rifiuti sanitari, spiega in anteprima ad @nmvi Oggi le novità della codifica che i Medici Veterinari ritroveranno nell'edizione aggiornata e di prossima diffusione del Manuale ANMVI "I Rifiuti Sanitari", ed. 2015, a cura dello stesso Neri.

Le nuove norme- Le principali novità in materia di classificazione dei rifiuti sono introdotte dal Regolamento n. 1357/2014/UE (che sostituisce l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE) in vigore dal 1° giugno 2015.
Per chi è soggetto al SISTRI (attività veterinaria esercitata in forma societaria d'impresa) si rimanda al Manuale "Nuova classificazione dei rifiuti" realizzato dal MinAmbiente.
Negli altri casi, basterà familiarizzare con le principali novità ed in particolare con la ridenominazione delle caratteristiche di pericolo da “H” a “HP” (Hazard Property).

Quali conseguenze - Queste nuove disposizioni avranno delle ripercussioni anche nella tenuta dei Registri di Carico e Scarico, piuttosto che sulla compilazione dei Formulari di identificazione dei rifiuti e, non ultimo, sul SISTRI? Risponde Neri: "La modifica alle caratteristiche di pericolo entrata in vigore il 1° giugno 2015 è sia formale (da “H” ad “HP”, con ridefinizione delle voci) che sostanziale (con modifica delle concentrazioni delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e necessarie affinché tali rifiuti siano da classificarsi come pericolosi)".

Tale modifica è riassumibile nella tabella (Tabella 1) realizzata ad hoc da Giorgio Neri, che spiega: "In virtù di tale nuova classificazione (soprattutto per quanto riguarda le nuove concentrazioni delle sostanze atte a definire la pericolosità di un rifiuto) potrebbe verificarsi che un rifiuto che prima del 1° giugno 2015 era pericoloso diventi non pericoloso o viceversa. In realtà questo fatto è molto difficile che si verifichi per i rifiuti più comunemente prodotti nelle attività veterinarie".
Perchè? "La classificazione CER - chiarisce Neri- prevede rifiuti da classificarsi come pericolosi a priori, rifiuti da classificarsi come non pericolosi a priori e rifiuti la cui pericolosità deve essere definita a posteriori".

1) Sono “pericolosi” tutti i rifiuti che nella classificazione CER sono contraddistinti da un asterisco, tranne quelli relativi alle cosiddette “voci a specchio” (v. oltre). In Veterinaria quelli più comunemente prodotti sono:
- Rifiuti infettivi (cod. CER 180202*)
- Medicinali citotossici e citostatici (cod. CER 180207*)
- Liquidi di sviluppo radiografico (cod. CER 090101*)
- Liquidi di fissaggio radiografico (cod. CER 090104*)
- Liquidi di lavaggio radiografico (cod. CER 090105*)
"In questi rifiuti, non dipendendo la loro pericolosità dalla concentrazione delle sostanze pericolose in essi contenuti ma dalla semplice presenza delle stesse (che evidentemente non cambia), le caratteristiche di pericolo saranno le medesime sia nella vecchia che nella nuova classificazione"- commenta il consulente ANMVI.

2) Sono “Non pericolosi” tutti i rifiuti che nella classificazione CER non risultano contraddistinti da un asterisco, tranne quelli relativi alle cosiddette “voci a specchio” (vd. oltre).
"In Veterinaria quelli più comunemente prodotti sono i Medicinali non pericolosi (cod. CER 180208), le Lastre radiografiche (cod. CER 090107)".

3) Possono essere “Pericolosi” o “Non pericolosi” tutti i rifiuti individuati nella classificazione CER con le cosiddette “voci a specchio”.
"In Veterinaria quelli più comunemente prodotti sono le sostanze chimiche di scarto (coloranti, fissativi, reflui da macchine di laboratorio ecc.) identificati con le seguenti definizioni nella codifica CER:
- Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose (cod. CER 180205*); - Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05 (cod. CER 180206)".
E' solo in quest’ultimo caso che si pone il problema di come procedere alla classificazione del rifiuto, in quanto- spiega Neri-  "la sua pericolosità (e quindi l’attribuzione del codice CER) dipende sia dalla natura delle sostanze in esso contenute e sia dalla loro concentrazione"

A questo fine il produttore dei rifiuti dovrà utilizzare il seguente procedimento:
a) individuare le sostanze pericolose contenute nel rifiuto e la loro concentrazione nel rifiuto. Per fare ciò il produttore potrà basarsi sulla scheda di sicurezza fornita dal produttore, sulla conoscenza del processo chimico (magari, per quanto riguarda le macchine di laboratorio, chiedendone documentazione al produttore o al venditore) o sull’analisi del rifiuto (anche se eseguito da altri produttori);
b) associare alle sostanze pericolose i relativi codici (che sono generalmente presenti nella documentazione di cui al punto precedente) e che consistono in numeri preceduti dalla lettera H o dalla sigla EUH;
c1) definire se la presenza nel rifiuto di tali sostanze sono in concentrazione tale da renderlo pericoloso e in questo caso associarvi le caratteristiche di pericolo rifiuto, avvalendosi della Tabella 2 ;
c2) in alternativa alla definizione della pericolosità in funzione della concentrazione delle sostanze pericolose nel rifiuto secondo la procedura descritta al punto c1), classificare il rifiuto come pericoloso a priori utilizzando solo le prime due colonne della Tabella 2.

pdfTABELLA_1-_a_cura_di_Giorgio_Neri.pdf95.8 KB

pdfTABELLA_2-_a_cura_di_Giorgio_Neri_copy.pdf74.12 KB

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pdfALLEGATO_III_CLASSIFICAZIONE_ABROGATA.pdf26.09 KB

pdfNUOVO_ALLEGATO_III_IN_VIGORE_DAL_1_GIUGNO_2015.pdf78.44 KB