E' stato pubblicato, nella sezione ´UNIRE - Giustizia sportiva´ il Regolamento per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri, deliberato dall´Ente nel mese di novembre 2007 ed approvato con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.5249 del 2 aprile 2008. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 15 luglio 2008 e si applica a tutti i titolari di licenza di guida (guidatori) e i titolari di autorizzazione a montare (cavalieri).
La disciplina dei test rapidi precorsa si applica, limitatamente alle corse al trotto, anche ai titolari di licenza di allenare. È proibita, la presenza nell'organismo di guidatori e cavalieri nel giorno della corsa, "di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita o di un suo isomero appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" allegata al regolamento. Non è proibita la presenza delle sostanze dettagliate dal regolamento, subordinate alla prescrizione di un medico abilitato o presenti con concentrazioni urinarie inferiori a quelle stabilite dal Regolamento stesso.
Le società di gestione di ippodromi che organizzano riunioni riconosciute, devono predisporre, secondo le direttive emanate dall'UNIRE, adeguate strutture per il prelievo e la conservazione dei campioni, alle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dalle società medesime.L'inottemperanza ai predetti obblighi comporta l'applicazione della sanzione della multa, da Euro 250 a Euro 2.500. Il controllo medico avviene secondo le direttive emanate dall'Ente, in luogo idoneo ed alla presenza di un medico e di un funzionario incaricati dall'UNIRE.
La positività del cavaliere o guidatore, accertata in seguito a procedimento disciplinare comporta la sospensione temporanea delle autorizzazioni, licenze o patenti di cui è titolare, rilasciate dall'UNIRE da un minimo di un mese ad un massimo di cinque mesi e la multa da Euro 500 a Euro 6.000. Queste stesse sanzioni sono raddoppiate qualora la positività accertata si riferisca alla presenza di una sostanza stupefacente o comunque di sostanze di cui sia vietata la somministrazione, il commercio e la detenzione. Le sanzioni sono raddoppiate se il responsabile, nel triennio anteriore sia già stato sanzionato per le violazioni previste dal presente articolo e sono triplicate se, nel medesimo periodo sia incorso nelle stesse violazioni per almeno due volte. In ipotesi di reiterazione per quattro o più volte nel triennio anteriore, il responsabile è punito con la radiazione da ogni attività ippica gestita dall'UNIRE.
Allegati |
REGOLAMENTO UNIRE PER GUIDATORI E CAVALIERI.pdf |