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L.189: ACCERTAMENTO DEL MALTRATTAMENTO

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“Sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erronee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento”. Le argomentazioni contenute nel nuovo Manuale tecnico-giuridico della LAV sui Combattimenti tra animali - a cura di Ciro Troiano, Responsabile dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV- affrontano il problema dell’accertamento e della valutazione del maltrattamento, sia per quanto attiene le attività zoomafiose ( ad esempio come riconoscere i “segni” dei combattimenti) sia con riguardo alla Legge 189/2004 che ha modificato il codice penale in materia di maltrattamento animale. Sulla base di documentazioni bibliografiche e attinte dalla giurisprudenza si respinge la tesi secondo la quale per il reato di maltrattamento, il semplice esame visivo degli animali non può mai essere ritenuto sufficiente a emettere una diagnosi circostanziata, la valutazione dello stato di salute di un animale non può essere fatta con il solo esame obiettivo, ma rende necessarie anche indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. In base a questa tesi, solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile a una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali apparsi sofferenti a un osservatore non qualificato a produrre diagnosi abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge. “Tale tesi non può essere accolta - si legge nel Manuale- perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. ( ...) Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria” La consulenza medico-veterinaria “può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche. Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare il reato di maltrattamento di animali, il Manuale riprende le considerazioni dell’avv. Maurizio Santoloci, il quale sostiene:“Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato di maltrattamento di animali. Infatti tale reato non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l’orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell’animale. (...)Oggi le lesioni verso l’animale possono costituire una delle ipotesidi maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale”.