Maltrattamento dei cani combattenti ed esercizio abusivo della professione medico-veterinaria. Il nuovo Manuale tecnico-giuridico realizzato dall’ Osservatorio Nazionale Zoomafia (LAV) per contrastare i combattimenti tra animali dedica un capitolo all’abuso di professione, una delle forme di illegalità e di illecito penale di cui si alimenta il fenomeno della zoomafia. “Riteniamo che tale reato – si legge nel Manuale a cura di Ciro Troiano - sia integrato anche da chi cura e medica animali feriti nel corso di competizioni cruente senza essere munito di apposito titolo e in modo continuo, sistematico e non saltuario.
Lo stesso vale per chi somministra farmaci senza le indicazioni di un medico veterinario o prescrivere una terapia. In relazione alla professione medica veterinaria, che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione di veterinario chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure all’animale malato. Qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell’impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all’esercizio, integra il reato previsto dall’art. 348 cod. pen. Analogamente, è responsabile del reato di tentato esercizio della professione medica veterinaria chi, senza avere ottenuto il prescritto titolo di studio, abbia preparato una struttura di ricovero, ancorché occasionale, con un’ingente scorta di farmaci o prodotti medici, non conseguendo il fine dell’effettivo esercizio solo per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria. Infine riteniamo che, laddove ricorrano le circostanze, possa essere contestato anche l’illecito di usurpazione di titoli o di onori, di cui all’art. 498 del cod. pen. - ad esempio, è il caso di colui che si vanta di curare gli animali “meglio di un veterinario” o esalta le sue capacità di medicare. Difatti, tale articolo non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all’art. 348 cod. pen. Le due violazioni, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici”.