Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale dell’allevamento di cani. Il Decreto del Ministero delle Finanze 20 aprile 2006 ha infatti inserito per la prima volta il reddito derivante da questa attività nel reddito agrario.
Con la circolare n.19 del 13 giugno 2006, l'Agenzia chiarisce che per effetto dell'inserimento di questa categoria di animali nel citato decreto, a decorrere dal periodo di imposta 2005, il reddito derivante dall'allevamento dei cani è incluso nel reddito agrario se l’impresa possiede un terreno sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario. Il Dm 20 aprile 2006 stabilisce inoltre per il biennio 2005/2006 il numero di animali rientranti nel reddito agrario nonchè il reddito forfetario applicabile agli animali allevati in eccedenza.
Tuttavia, nei modelli di dichiarazione i cani non figurano. Il Decreto è infatti successivo alla loro emanazione.
L'Agenzia delle Entrate precisa quindi di “ convertire il numero di capi allevati, appartenenti a specie animali diverse, in un unico valore normalizzato alla specie base (piccioni, quaglie e altri volatili), mediante appositi coefficienti di normalizzazione”.
La circolare ricorda anche che nel computo dei cani allevati si devono conteggiare anche i cuccioli dal momento della nascita, diversamente da quanto previsto per gli altri animali. L'Agenzia delle Entrate non ha fornito però, indicazioni sulla tenuta del libro di carico e scarico degli animali allevati (articolo 18-bis del Dpr 600/73 ), scrittura contabile propedeutica alla determinazione forfetaria del reddito, ma che per l'anno 2005 non può essere tenuta in quanto gli allevatori di cani non sapevano di rientrare nell'attività di allevamento ai fini delle imposte dirette. (Il Sole-24 ore, 14 giugno 2006)