• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 32066
cerca ... cerca ...

IDONEITA’ ALLA MACELLAZIONE E BANDI ASL

Immagine
Compie un atto restrittivo della concorrenza la Asl che, indicendo una procedura per l'acquisizione di carni bovine, limita l'accesso alla gara alle sole imprese di lavorazione della carne escludendo quelle che commerciano il prodotto. Lo ha affermato in una sentenza il Consiglio di Stato (n.3374/2006), dirimendo una questione interpretativa relativa a un bando della Asl n. 3 di Busto Arsizio con il quale era stata indetta una procedura aperta per acquisire la fornitura, fra altre merci, di carni bovine fresche. Nel bando era stabilito che le ditte concorrenti avessero acquisito, con apposito decreto ministeriale, il riconoscimento della idoneita' alla macellazione ed al sezionamento per l'esportazione di carni all'estero (cosiddetto 'bollo CEE'). Il provvedimento era stato impugnato dalla societa' collocatasi al terzo posto della graduatoria, secondo la quale le due prime classificate non possedevano il requisito suddetto e dovevano quindi essere escluse. La ricorrente aveva in sostanza contestato la tesi della Asl, secondo la quale non le imprese, ma le carni dovevano essere garantite dal 'bollo CEE'. L'aggiudicazione era stata sospesa dal Tar Lombardia seguendo la tesi che del requisito era in possesso soltanto la terza classificata. Il primo giudice aveva stabilito che la clausola del bando non era da considerare illegittima, perché l'amministrazione ''ben poteva richiedere il possesso'' di tale idoneita', essendo ''indubbio'' che la gara si rivolgeva ai soli produttori di carne. Secondo questa linea interpretativa la scelta di escludere i commercianti di carni dalla gara non violava la normativa comunitaria. Ma il Consiglio di Stato non ha confermato l'orientamento del Tar, anche perché nel frattempo la stessa Asl ha rimesso in discussione la legittimita' della clausola impeditiva della partecipazione alla gara per i commercianti ''senza alcun interesse dell'ente per il quale era rilevante che la carne fornita fosse garantita dal bollo predetto''. Secondo i giudici di appello ''la Asl non poteva scegliere discrezionalmente i soggetti da ammettere alla gara ma doveva obbedire a talune regole generali e, fra esse, a quella della maggior possibile partecipazione dei soggetti economici, che ha come presupposto quello della maggior concorrenza''. Pertanto, allorché la Asl ''ha potuto avvedersi che la formula utilizzata nel bando si rivelava restrittiva della concorrenza poiché non erano individuate ragioni di esclusione dei commercianti di carni ben ha operato nel senso della correzione dell'errore compiuto, annullando la clausola restrittiva''. D'altra parte -ha concluso il Consiglio di Stato- ''e' intuitivo ritenere che interesse di una Asl, in tema di forniture di carni, sia quello di comprare la merce piu' garantita, sotto ogni aspetto, non gia' quello di acquistarla presso uno od altro soggetto, se ognuno puo' offrire il prodotto con le prescritte qualita' e garanzie''. (ANSA).