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AUTOPRESCRIZIONE DI STUPEFACENTI

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Il medico veterinario può continuare ad approvvigionarsi di stupefacenti per l’uso clinico. Infatti, come recita il DPR 309 modificato dalla Legge 49/2006, il Veterinario può approvvigionarsi mediante autoprescrizione su ricetta ordinaria in triplice copia dei farmaci in Tabella II sezione A, B e C. Recita l’articolo 42 ( Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi ): 1. “I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento”. Quindi il Veterinario che necessita di Ketamina per l’anestesia, può tranquillamente fare richiesta al Farmacista senza “ricetta ministeriale”, bensì compilando adeguatamente un foglio bianco intestato (o riportante il timbro della struttura veterinaria) con le informazioni riportate nell’allegato (il quale può essere utilizzato con fac-simile). Tale richiesta va inviata al farmacista o grossista autorizzato in triplice copia firmata per esteso. L’articolo 43 prevede invece che la procedura di autoprescrizione per i farmaci compresi nell’allegato III-bis (farmaci per la terapia del dolore registrati per uso umano – es.: fentanyl, buprenorfina) sia effettuata mediante “ricetta ministeriale”.