E’ in vigore da oggi il Decreto 20 aprile 2006 Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. (GU n. 111 del 15-5-2006). Fissare norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento, per proteggerle ed evitare le distorsioni della concorrenza fra i produttori dei vari Stati membri è l’obiettivo della Direttiva 1999/74/CE. La direttiva indica gli standard minimi aggiornati per la protezione delle galline ovaiole, introducendo disposizioni comuni più rigorose per risolvere le precedenti carenze legislative a causa delle quali il benessere degli animali non veniva preso in considerazione in misura sufficiente. Inoltre, la direttiva consente a ciascuno Stato membro di introdurre sul proprio territorio una normativa più severa. La Commissione europea aveva avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia ( ma anche dell'Austria, del Belgio, della Grecia e del Portogallo) a motivo dell'apparente mancata attuazione della direttiva. Tutti gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la direttiva nella normativa nazionale entro il 1° gennaio 2002 e informare la Commissione delle misure adottate. Il provvedimento del Ministero della Salute distingue tre tipi di requisiti minimi per i sistemi di allevamento delle galline ovaiole: Disposizioni applicabili ai sistemi alternativi ( allegato 1), Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie non modificate ( allegato 2), Disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate ( allegato 3).