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H5N1, UE: INTERAZIONE SELVATICI-POLLAME

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“Occorre chiarire l’interazione tra le misure comunitarie prese in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità causata dal virus dell’influenza A, sottotipo H5N1, che ha colpito i volatili selvatici, e le misure da applicare in caso di malattia del pollame”. La Decisione della Commissione Europea del 7 aprile 2006 modifica la decisione 2006/115/CE sulle misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità. L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è inoltre un rischio che l'agente della malattia si diffonda dagli uccelli selvatici a quelli domestici, in particolare il pollame, e da uno Stato membro agli altri e ai paesi terzi attraverso il commercio internazionale di uccelli vivi o di prodotti da essi derivati. Pertanto, la Commissione ritiene che le misure di cui alla direttiva 92/40/CEE costituiscano misure minime di controllo, che richiedono disposizioni supplementari, in particolare per quanto riguarda il movimento di determinati volatili e prodotti derivati dal pollame e altri volatili provenienti dalla zona in cui i volatili selvatici sono affetti dalla malattia.